Legge forestale della Toscana
(L.R. 21 marzo 2000 n. 39)
Art. 3 - Definizioni
-
Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000
metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta
da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che
abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la
proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per
cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete 4.
- Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle
singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla
presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo
attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente
inferiore a 20 metri.
- Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una
sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad
interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per
incendio.
- Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una
copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri
requisiti previsti dal presente articolo.
4 Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 2 gennaio 2003, n. 1.