Legge-quadro in materia di incendi boschivi
(Legge 21 novembre 2000, n. 353)
Art. 10. (Divieti, prescrizioni e sanzioni)
- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere
una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati
nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma,
deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità
dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive,
fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente
l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione
o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette
statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto
idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari
valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai
soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
- I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di
cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi
dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale
dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve
essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.
Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la
revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma
1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal
medesimo comma 1.
- Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal
fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non
inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di
caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire
400.000 e non superiore a lire 800.000.
- Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi
dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
- Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco
di incendio.
- Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.
Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie
descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.
- In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche,
oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o
del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
- In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul
diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare
delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.